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14.Set

Pubblicazione delle graduatorie

Ritorniamo su questo argomento anche se affrontato più volte durante le azioni formative.


La regola è che quando si pubblica una graduatoria, la stessa deve riportare esclusivamente i seguenti elementi:

- Posizione in graduatoria;
- Punteggio;
- Cognome e nome;
- Data di nascita (solo ed esclusivamente per gli omonimi, preferibilmente lasciando se sufficiente solo l’anno di nascita senza la data nella sua interezza);


Tutti gli altri elementi che si trovano anche nei vari formati, ad esempio rilasciati da SIDI, non sono pubblicabili nella graduatoria perché con la pubblicazione in albo (Pubblicità Legale) ed in altre sezioni del sito web si opera una forma di diffusione del dato e pertanto è sempre necessario applicare il principio di minimizzazione, indispensabilità e stretta necessità.

Diverso è avere una graduatoria in formato cartaceo o digitale da mostrare all’avente titolo, soggetto di un diritto, anche senza necessità di accesso agli atti o accesso civico. Ovviamente in questo caso si dovrà aver cura di mostrare esclusivamente gli elementi che precedono il soggetto e non quelli successivi alla sua posizione in graduatoria.

Spesso si è indotti a pensare che la graduatoria esportabile da SIDI, in versione privacy, sia effettivamente conforme al GDPR. Non lo è per i motivi di cui sopra e perché redatta in un formato non accessibile (Excel). Excel non è un software gratuito e quindi pubblicando un file in Excel (formato .xls e .xlsx) non si rispettano le normative di accessibilità del dato. Il formato Excel è idoneo a predisporre, una volta ripulito dai dati eccedenti e non pertinenti alle finalità della pubblicazione, un documento in formato pdf/a pubblicabile e accessibile.

Vi esortiamo ad aggiornare i dati da voi pubblicati secondo queste indicazioni, onde evitare che possono insorgere contenziosi privacy.

Si riporta link alla FAQ pubblicata sul sito del garante con il titolo “Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?”

Link: https://www.garanteprivacy.it/faq-ricerca?p_l_id=9328079&_g_gpdp5_customSearch_GGpdp5CustomSearchPortlet_mvcRenderCommandName=%2FrenderSearch&_g_gpdp5_customSearch_GGpdp5CustomSearchPortlet_searchString=Gli+istituti+scolastici+possono+pubblicare+sui+propri+siti+internet+le+graduatorie+di+docenti+e+personale+ATA%3F&p_p_id=g_gpdp5_customSearch_GGpdp5CustomSearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_state=normal

Staff GDPRistruzione.it

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