La O.M. 53/2021, in merito alla pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, dà indicazioni nettamente diverse rispetto alla nota del M.I. 9168 del 9/6/2020 dello scorso anno. La stessa O.M. 52/2021 consente, la pubblicazione dell’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico.

Lo staff di GDPR Istruzione è fortemente convinto che la valutazione sia parte integrante del processo formativo e di crescita individuale. La valutazione è anche il momento conclusivo della intensa e fondamentale attività di formazione, momento in cui, trasparentemente, informando degli esiti delle valutazioni, si forniscono elementi che possono essere anche utili per la rendicontazione sociale.

La diffusione, invece, è quel momento particolare in cui, l’attenzione per la privacy deve essere massima, tanto più se si rischia di ledere la sensibilità di un minore.

Eterno “conflitto” Trasparenza-Privacy?

Non si ha diffusione se le informazioni sono veicolate in un ambito circoscritto come può essere la classe. La classe è anche l’ambito principale in cui la valutazione è parte integrante della formazione, ed è un elemento per il confronto e la crescita.

Non si ha diffusione se vengono esposti tabelloni all’interno di un edificio, presidiato da personale autorizzato, e si limita il “rischio di diffusione”, dovuto essenzialmente a foto scattate e pubblicate con vari strumenti informatici, attraverso opportune informative, che richiamano le responsabilità, civili e penali, di chi viola la privacy.

Questo anno si affida ai singoli Titolari del Trattamento, in particolare ai Dirigenti Scolastici del I Ciclo, in mancanza di specifiche indicazioni del MI, la scelta di pubblicare nel registro elettronico di classe l’esito degli scrutini o, al contrario, dare una semplice indicazione di ammissione; le ultime Ordinanze ci trovano, tuttavia, d’accordo su molti aspetti, per cui estenderemmo le indicazioni sulla pubblicazione dell’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche alle modalità di pubblicazione degli scrutini di ammissione agli esami stessi.

Un’ultima riflessione riguarda la difficoltà di una attuazione puntuale delle norme vigenti sulla privacy, data la trasversalità e la correlazione con altre norme. Ogni momento sembra ricordarcelo e questo è uno dei tanti. Considerate le evoluzioni e le differenti interpretazioni, suggeriamo di inserire sempre, nel vostro piano formativo, corsi di aggiornamento sulla privacy che coinvolgano il personale scolastico al fine di un miglioramento continuo del sistema e una valorizzazione delle risorse umane.

 Staff GDPR Istruzione